RECLAMO DELL' A.S.D. A.S.I. AGLIANA C. 5 AVVERSO REGOLARITA' GARA A.F. FIRENZE CALCIO A 5/A.S.D. A.S.I. AGLIANA C. 5. DEL 28.3.12 (9–1).
Ricorre a questo Giudice Sportivo Territoriale l' A.S.D. A.S.I. Agliana c. 5 ma il reclamo, spedito in data 5 aprile 2012, e' inammissibile, ai sensi dell' art. 46, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva che prevede, con carattere di perentorietà, il termine di 7 giorni– dalla data di svolgimento della gara la cui regolarita' si intende impugnare– entro il quale si può utilmente proporsi ricorso. E tale termine non è stato rispettato. Ma devesi aggiungere che la domanda è comunque inammissibile per altro aspetto, ai sensi cioè del comma 5 dello stesso articolo 46, in quanto non vi è traccia nel reclamo dell' aver adempiuto all'obbligo di invio dei motivi di reclamo in copia alla controparte. Per questi motivi il G.S.T. dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dalla A.S.D. A.S.I. AGLIANA C. 5 (Pistoia) ed ordina addebitarsi la relativa tassa
Ricorre a questo Giudice Sportivo Territoriale l' A.S.D. A.S.I. Agliana c. 5 ma il reclamo, spedito in data 5 aprile 2012, e' inammissibile, ai sensi dell' art. 46, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva che prevede, con carattere di perentorietà, il termine di 7 giorni– dalla data di svolgimento della gara la cui regolarita' si intende impugnare– entro il quale si può utilmente proporsi ricorso. E tale termine non è stato rispettato. Ma devesi aggiungere che la domanda è comunque inammissibile per altro aspetto, ai sensi cioè del comma 5 dello stesso articolo 46, in quanto non vi è traccia nel reclamo dell' aver adempiuto all'obbligo di invio dei motivi di reclamo in copia alla controparte. Per questi motivi il G.S.T. dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dalla A.S.D. A.S.I. AGLIANA C. 5 (Pistoia) ed ordina addebitarsi la relativa tassa