AMMENDA Euro 60,00
DEPORTIVO CHIESANUOVA VP Per contegno offensivo verso il D.G..
A CARICO DIRIGENTI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 29/ 4/2013
CAVALIERI PIERLUIGI (DEPORTIVO CHIESANUOVA VP) Allontanato per aver offeso il D.G., a fine gara reiterava le offese.
GIANNINI MARCO (FUTSAL TORRITA) Allontanato per aver rivolto al D.G. frase irriguardosa, dopo la notifica offendeva l'arbitro.
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 13/ 4/2013
BRAZZINI MASSIMO (DEPORTIVO CHIESANUOVA VP) A fine gara offendeva il D.G..
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 29/ 3/2013
ZUDETICH MASSIMO (TRIPETETOLO 97)
A CARICO DI ALLENATORI
SQUALIFICA FINO AL 13/ 4/2013
BRICCHI MARIO (SAN VITALE CANDIA A.S.D.)
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER TRE GARE
BERTI LORENZI RICCARDO (I.G.P. CALCETTO CLUB PISA) Espulso per aver assunto contegno irriguardoso nei confronti del D.G., dopo la notifica rivolgeva frase ironica nei confronti dell'arbitro.
SQUALIFICA PER UNA GARA
DESIDERIO PASQUALE (ATON GREEN FLORENCE)
CAPPELLI DAVIDE (DEPORTIVO CHIESANUOVA VP)
USSI MATTEO (SAN VITALE CANDIA A.S.D.)
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE VIII infr
MASINI LEONARDO (DEPORTIVO CHIESANUOVA VP)
SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr
NOVELLINO LUCIANO (AMICI DELLA CONCORDIA)
BODDI CRISTIANO (FIRENZE CALCIO A 5)
FIALDINI ELIO (SAN VITALE CANDIA A.S.D.)
Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. n. 48 del 28.2.2013;
–il Giudice Sportivo Territoriale, esaminati gli atti ufficiali;
RILEVATO che la gara in epigrafe non e' stata disputata per mancata presentazione dell' A.S.D. San Giovanni Calcio a 5;
VISTA la richiesta avanzata dall'A.S.D. San Giovanni Calcio a 5 relativa al riconoscimento della mancata disputa della gara per cause di forza maggiore;
CONSIDERATO che l'A.S.D. San Giovanni Calcio a 5 ha instaurato il procedimento ai sensi dell'art. 55 comma 2 delle N.O.I.F. rispettando tutte le modalità procedurali previste;
ESAMINATA la dichiarazione rilasciata dal Servizio di Polizia Municipale del Comune di San Giovanni Valdarno nel quale si attesta ''... che in data 22.2.2013 in San Giovanni Valdarno (Ar) alle ore 19.00 circa iniziava a nevicare copiosamente; la nevicata è durata alcune ore''.
–tutto ciò premesso, il Giudice Sportivo Territoriale osserva che, versandosi in tema di impedimento dipendente da causa di forza maggiore, è necessario che tale impedimento sia assoluto. Viceversa la richiedente si è limitata a provare che alle ore 19 del giorno 22.3.2013 ''nevicava copiosamente''. Mancando quindi le prove attinenti alla dedotta causa di forza maggiore, la richiesta deve essere respinta, con conseguente applicazione delle norme relative alla rinuncia.
Per questi motivi il G.S.T. respinge la richiesta di riconoscimento delle cause di forza maggiore in merito alla mancata partecipazione alla gara da parte dell'A.S.D. San Giovanni Calcio a 5 infliggendole la sanzione della
punizione sportiva della perdita della gara, di UN punto di penalizzazione in classifica e dell'ammenda di Euro 150,00 (centocinquanta/00) quale prima rinuncia. Ordina addebitarsi la tassa.
A CARICO DI SOCIETA'
AMMENDA Euro 120,00
VIGOR FUCECCHIO A.S.D. Per aver consentito l'accesso al recinto spogliatoi a persone estranee.
Euro 60,00
FUTSAL MILLELUCI Per carenze funzionali spogliatoio D.G..
A CARICO DIRIGENTI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 13/ 4/2013
ZEULI IVANO (SALIVOLI CALCIO)
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 29/ 3/2013
BONACCINI ROBERTO (LES MERENGUES)
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER TRE GARE
CHIMENTI MATTEO (SESTOESE CALCIO A CINQUE) Per condotta violenta verso un calciatore avversario.
SQUALIFICA PER UNA GARA
GRACIA NICCOLO (FUTSAL EUROFLORENCE)
BONACCINI ALESSANDRO (LES MERENGUES)
NADETTI ALESSIO (PIAN DI SAN BARTOLO A.S.D)
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr
CAMARCA ANDREA (ATLETICO SAN GIMIGNANO)
CECCONI ENRICO (POGGIO A CAIANO 1909)
AGNORELLI DAVID (SPORTIVA STAGGIA)
Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. n. 48 del 28.2.2013;
–il Giudice Sportivo Territoriale, esaminati gli atti ufficiali;
RILEVATO che la gara in epigrafe non e' stata disputata per mancata presentazione dell' A.S.D. F.C. Castellina in Chianti;
VISTA la richiesta avanzata dall'A.S.D. F.C. Castellina in Chianti relativa al riconoscimento della mancata disputa della gara per cause di forza maggiore;
CONSIDERATO che l'A.S.D. F.C. Castellina in Chianti ha instaurato il procedimento ai sensi dell'art. 55 comma 2 delle N.O.I.F. rispettando tutte le modalita' procedurali previste;
ESAMINATA la richiesta di rinvio della gara emessa dalla stessa Societa' e presentata per il solo visto di ricezione al Comando Stazione Carabinieri di Castellina in Chianti.
–tutto cio' premesso,
il Giudice Sportivo Territoriale osserva che, versandosi in tema di impedimento dipendente da causa di forza maggiore, e' necessario che tale impedimento sia assoluto. Viceversa la richiedente si e' limitata presentare una propria ed unilaterale dichiarazione e nient'altro. Mancando quindi le prove attinenti alla dedotta causa di forza maggiore, la richiesta deve essere respinta, con conseguente applicazione delle norme relative alla rinuncia.
Per questi motivi il G.S.T. respinge la richiesta di riconoscimento delle cause di forza maggiore in merito alla mancata partecipazione alla gara da parte dell'A.S.D. F.C. Castellina in Chianti infliggendole la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara, di UN punto di penalizzazione in classifica e dell'ammenda di Euro 150,00 (centocinquanta/00) quale prima rinuncia. Ordina addebitarsi la tassa.
A CARICO DIRIGENTI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 29/ 4/2013
ATTIVATI SANDRO (MENSSANA SIENA CALCIO A 5) Per aver offeso e minacciato il D.G..
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER TRE GARE
MARTURANO FEDERICO (MENSSANA SIENA CALCIO A 5) Espulso per aver offeso il D.G., dopo la notifica assumeva contegno minaccioso nei confronti dell'arbitro.
SQUALIFICA PER DUE GARE
MARTINO GIANLUCA (ARPI NOVA)
FERRETTI PAOLO (LUCIGNANO)
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr
BADALAMENTI GIUSEPPE (FOLLONICA)
BURCHIELLI ROSSANO (GARZELLA MARINESE U.S.D.)