In apertura di dibattimento l'Avvocato Stefanini deduce che il deferimento è da confermare sulla base della descrizione dei fatti rilevati dal D.G., da lui riportati esattamente sul rapporto di gara, e ulteriormente confermati nel corso delle dichiarazioni rese in istruttoria durante la quale ha altresì precisato in base a quali elementi sia certo del loro riconoscimento. Con riferimento alle dichiarazioni contrarie rese dai due calciatori afferma che esse non trovano alcun concreto riscontro. L'accertata colpevolezza dei due calciatori coinvolge la Società sotto il profilo della responsabilità oggettiva prevista dalla vigente normativa. Chiede di conseguenza che vengano applicate le seguenti sanzioni: – al calciatore Calerini Alessio, la squalifica per 8 giornate; – al calciatore Quartani Tommaso, la squalifica per 8 giornate; – alla Società A.S.D. Mattagnanese B.S.L., in conseguenza della responsabilità contestatale, l'ammenda di euro 600,00 (seicento). I difensori dei calciatori incolpati riaffermano, ciascuno per proprio conto, la estraneità ai fatti dei loro assistiti ritenendo a tal fine errato il riconoscimento effettuato dal D.G. nei loro confronti. I difensori ricordano a tal fine che l'arbitro afferma di aver riconosciuto il calciatore Calerini per averlo arbitrato nel corso di numerose gare di vari campionati di “Calcio a 5”, mentre per quanto riguarda il calciatore Quartani l'identificazione è avvenuta per averlo arbitrato nel corso della gara Mattagnanese / Montalbano, nella presente stagione sportiva, gara nella quale il calciatore rivestiva la qualifica di capitano. Le difese contrappongono a tali affermazioni la copia del rapporto della gara Mattagnanese / Montalbano, disputata in data 28/09/2012, dalla quale si evince che il Quartani non era nell'occasione capitano: il documento infatti indica che il capitano nell'occasione era il calciatore Giordani e vice–capitano Leonardo Lascialfari. Evidente da ciò che il riconoscimento dell'arbitro è da attribuire ad un evidente errore di persona per cui si conclude con la richiesta di proscioglimento. Per quanto riguarda il Calerini viene esibita copia del certificato storico di tesseramento del calciatore Calerini il quale ha militato dalla stagione 2007/2008 alla stagione 2011/2012 nelle fila della Società Tre Esse 2005, ovvero una delle squadre che disputavano la gara durante la quale sono avvenuti i fatti denunciati. La Commissione in sede di decisione premette che i procedimenti disciplinari relativi a fatti compiuti nel corso di una gara trovano la loro fonte di prova nel rapporto di gara reso dal D.G., secondo quanto disposto dall'art. 35 dal C.G.S.. Tale valenza tuttavia, come costantemente affermato da questa C.D., trova un limite allorché ad esso si contrappongano dati contrari, oggettivamente determinati. Nel caso di specie il D.G. ha motivato il riconoscimento del calciatore Quartani con l'averlo arbitrato durante una specifica partita nella quale quegli rivestiva la qualifica di capitano, qualifica che consente un costante contatto, durante la gara, tra il calciatore ed il D.G. per cui appare plausibile che questi possa ricordare un calciatore. Senonché in sede di discussione è stata esibita dalla difesa la distinta della gara, che la C.D. ha provveduto a far valicare dal C.R.T., dimostrando che in quella occasione il Quartani non rivestiva la qualifica indicata dal D.G., né quella di vice, affidate invece ad altri calciatori. A ciò si deve aggiungere che il Presidente della Società Tre Esse 2005, partecipante alla gara nella quale sono avvenuti gli incidenti afferma, su precisa domanda del Collaboratore della Procura, “Non saprei dire se tra i tifosi ci fosse stato anche qualche tesserato della Mattagnanese” . Appare quanto meno strano che il Presidente non abbia riconosciuto il calciatore Calerini che era stato in forza alla squadra della propria Società per sei stagioni continue, l'ultima delle quali nel 2011/2012. Anche un calciatore dell'A.S.D. Follonica, avversaria della Tre Esse 2005, non ha saputo indicare al medesimo Collaboratore, se tra i sostenitori della Società Mattagnanese, autori delle violazioni indicate, si trovassero tesserati di detta Società Ciò fa venir meno ogni certezza sulla identificazione del Quartani per la infondatezza – oggettivamente dimostrata – del presupposto, ed anche nei confronti del Calerini essendo venuta meno l'attendibilità delle dichiarazioni rese dal D.G.. Dette dichiarazioni perdono, quindi, la valenza prevista dall'art. 35 del C.G.S., generando un profondo dubbio sulla colpevolezza degli inquisiti per cui, in applicazione del principio “in dubio pro reo” la C.D. ritiene non poter accogliere il proposto deferimento.
49 / P – Stagione Sportiva 2012/2013.
Una denuncia anonima pervenuta tramite il C.R.T. ha indotto la Procura Federale ad avviare un'indagine a conclusione della quale ha disposto il deferimento evidenziato in epigrafe. Delle tre segnalazioni contenute nella denuncia, l'istruttoria ha ritenuto di accertatare la sussistenza di violazioni solo per due di esse : – il doppio tesseramento nella medesima stagione del Signor Menichini Elia, rispettivamente quale dirigente dell'A.C.D. Giovani Fucecchio 2000 e quale calciatore per l'A.S.D. Real Fucecchio; – la richiesta di denaro effettuata in ripetute occasioni dal D.S. dell'A.C.D. Giovani Fucecchio 2000, Signor Mauro Cardellicchio, nei confronti dei genitori di tre giovani calciatori al fine di agevolarne lo svincolo. In una di tali occasioni la richiesta è avvenuta alla presenza di altri due Dirigenti della medesima Società e precisamente i Signori Fabio Giovannelli e Fabrizio Ciurli ed anche del Presidente Mauro Bozzi. La terza ipotesi di violazione segnalata non ha trovato, nel corso dell'istruttoria, alcun riscontro e non è quindi oggetto di esame. Notificati gli atti di contestazione e di convocazione sono presenti: – i tesserati Elia Menichini, calciatore, e Carlo Malventi, Dirigente, assistiti dai rispettivi legali; – i Dirigenti Mauro Cardellicchio, Fabio Giovannelli, Fabrizio Ciurli, assistiti dal difensore di fiducia; – la Società A.C.D. Giovani Fucecchio 2000 assistita dal legale di fiducia; – la Società A.S.D. Real Fucecchio è presente nella persona del Signor Malventi Carlo, legale rappresentante, assistito dal proprio legale. I tesserati Malventi, Menichini, Ciurli, Giovannelli e Cardellicchio hanno, tempestivamente, depositato memorie a difesa. L'Avvocato Marco Stefanini, Sostituto, rappresenta la Procura Federale, Prima dell'inizio del dibattimento i sig.ri Menichini, Malventi e la società A.S.D. Real Fucecchio dichiarano di aver raggiunto con la Procura Federale un'ipotesi di accordo, ex art. 23 del C.G.S., nei termini che sottopongono alla attenzione del Collegio: – a Elia Menichini, calciatore, squalifica per 2 (due) giornate sulla sanzione base determinata in 3 (tre) giornate; – a Carlo Malventi, dirigente, inibizione per giorni 30 (trenta), sulla sanzione base di giorni 45 (quarantacinque); – alla società A.S.D. Real Fucecchio, ammenda di € 150,00 (centocinquanta) sulla sanzione base di € 200,00 (duecento). La Commissione, riunita in Camera di Consiglio, esaminata la proposta, ritenuta corretta la qualificazione dei fatti, così come formulata dalle parti, rilevata la congruità delle sanzioni indicate, accoglie la proposta di accordo. Di conseguenza
ORDINA
la applicazione sanzioni nella misura sopraindicata.
la chiusura del dibattimento nei confronti dei soggetti sopraindicati disponendone la prosecuzione nei confronti degli altri deferiti. All'inizio del dibattimento, il difensore della Società A.C.D. Giovani Fucecchio 2000, solleva preliminarmente eccezione sulla competenza a decidere della Commissione nei confronti del tesserato Mauro Cardellichio atteso che lo stesso, iscritto al settore tecnico dall'anno 2000 – 2001, dovrebbe essere giudicato dalla specifica commissione. La C.D.T.T. riunita in camera di consiglio, considerato quanto disposto dagli articoli 36 e 38 del Regolamento del Settore Tecnico, avendo già acquisita documentazione relativa allo status del tesserato Cardellicchio, accoglie l'istanza e stralcia la posizione dello stesso, disponendo l'invio della documentazione alla competente Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico. L'ordinanza viene letta agli interessati. Introdotto il dibattimento, l'Avvocato Stefanini afferma che l'istruttoria compiuta in riferimento alla denuncia pervenuta ha permesso di accertare due distinti tipi di violazione delle quali rimane da esaminare solo quella relativa alle richieste di denaro in cambio di dichiarazioni liberatorie, stante l'avvenuta definizione dell'altra contestazione. Il deferimento da esaminare ha trovato concreto riscontro nell'indagine predisposta, essendosi potuto accertare che, in effetti, in più di un'occasione il Dirigente Mauro Cardellicchio, tesserato in qualità di Dirigente con l'incarico di allenatore di base per l'A.C.D. Giovani Fucecchio 2000, ebbe a richiedere ad alcuni genitori di giovani calciatori somme di denaro in cambio del rilascio della dichiarazione di svincolo necessaria per il passaggio ad altra Società. Afferma che la denuncia del signor Angelo Riccio è precisa e circostanziata e che essa chiama in causa anche gli altri due dirigenti deferiti, perché presenti alla trattativa. Contesta pertanto a detti due dirigenti, per la qualifica rivestita, una sorta di omissione nel vigilare e nel segnalare comportamenti di altri tesserati volti alla consumazione di un atto illecito. E' evidente, prosegue, che per esplicita dichiarazione resa, tutti e tre i dirigenti agivano in nome e per conto della società. L'accertata colpevolezza del Dirigente coinvolge la Società sotto il profilo della responsabilità oggettiva prevista dalla vigente normativa. Chiede di conseguenza che vengano applicate le seguenti sanzioni: – a Fabio Giovannelli, dirigente, inibizione di mesi 12 (dodici); – a Fabrizio Ciurli, dirigente, inibizione mesi 12 (dodici); – alla società A.C.D. Giovani Fucecchio 2000, ammenda di € 2.000,00. Al termine dell'intervento del Procuratore Federale, i difensori dei deferiti hanno illustrato e integrato le attività difensive poste in essere con le memorie, confermandone le conclusioni. Decisione. In via preliminare ed in riferimento alle richieste istruttorie sollevate da una delle difese, in ordine alla possibilità dell'escussione a teste dei soggetti che erano presenti ad uno degli incontri che hanno rilasciato le dichiarazioni allegate alla memoria a difesa, il Collegio ritiene dover precisare che nel procedimento sportivo ha valore pieno di prova quanto acquisito nella fase delle indagini, e che il contraddittorio si realizza nel rispetto delle forme previste dal C.G.S. per cui il raggiungimento della prova dei fatti contestati deve essere valutato esclusivamente in base ai principi dettati dal Codice di giustizia sportiva e costantemente seguiti dagli Organi di giustizia sportiva. Quanto sopra al fine di rilevare, in via preliminare, che la ponderosa memoria depositata è fondata su prove testimoniali che nel caso del procedimento disciplinare ordinario non sono consentite. Infatti l'art. 41 del C.G.S., al comma 4, indica la possibilità di accedere a prove testimoniali esclusivamente nell'ambito “Del provvedimento per illecito sportivo e per violazione in materia gestionale ed economica”, laddove, invece, la fattispecie integra un ordinario procedimento disciplinare a seguito della violazione dell'art. 1, c.1, del C.G.S.. “Ad abundantiam ” si precisa che, quand'anche fosse possibile ricorrere alla prova per testi, nel caso di specie non sarebbe comunque stata rispettata la procedura specificatamente richiesta dalla norma. Ancora in via preliminare la Commissione ritiene doversi considerare che la normativa relativa alla corresponsione del “ Premio di preparazione” di cui ai commi 1, 2, 3, dell'art. 96 delle N.O.I.F., prevede che il Premio di Preparazione deve essere corrisposto dalla società che richiede il tesseramento, alla società (o alle società) per le quali il calciatore è stato fino a quel momento tesserato, per l'importo previsto sulla base degli indici ISTAT e dei coefficienti determinati dalla Federazione. Il Premio compete alle ultime due società che hanno avuto in forza il calciatore nel triennio precedente. Le parti interessate alla determinazione ed alla corresponsione del premio sono quindi la società cessionaria e la (o le società) titolari del vincolo annuale. Inquadrati così i termini normativi della questione viene esaminata la posizione dei singoli tesserati deferiti.
Con separata ordinanza la C.D.T.T. ha dichiarato la propria incompetenza a decidere sulla posizione disciplinare del D.S. della Società A.C.D. Giovani Fucecchio 2000, Signor Mauro Cardellicchio, in virtù del combinato disposto degli artt. 36 e 38 del Regolamento del Settore Tecnico. Infatti i commi 1 e 2 dell'art. 36 dispongono la competenza della C.D. presso il Settore Tecnico nei casi previsti dall'art. 38; quest'ultimo, al 3° comma, dispone che “ Ai tecnici inquadrati nel Settore Tecnico è fatto divieto di.….. omissis….. e comunque di svolgere attività collegate al trasferimento ed al collocamento dei calciatori”. Le indagini della P.F. hanno appurato che i fatti contestati si collocano proprio in questa fattispecie. Da ciò deriva il rinvio per competenza a detta Commissione. Non può la Commissione non rilevare che il disposto normativo appena considerato costituisce una vera e propria dicotomia nella competenza a decidere allorché nell'ambito del giudizio disciplinare sportivo siano coinvolte componenti appartenenti ai diversi settori federali. E' auspicabile un intervento del legislatore sportivo atto a definire con un unico giudizio i procedimenti del genere di quelli prospettati. E' da rilevare, in merito al deferimento nei confronti degli altri soggetti, che le risultanze degli atti istruttori hanno accertato l'esistenza dei colloqui avvenuti tra il Cardellicchio, che in più di un'occasione afferma di agire in nome e per conto della Società, e i genitori dei calciatori. Prive di considerazione appaiono le argomentazioni della difesa della Società di “… essersi trattato di un semplice colloquio informativo… ” dato che due genitori di calciatori, Riccio e Pintagro, hanno affermato che il Cardellicchio, dichiarando di agire per conto della Società, ha richiesto delle precise somme di denaro, riducendone successivamente e progressivamente gli importi. Ciò al fine di consentire, attraverso il rilascio di specifica dichiarazione liberatoria, il trasferimento dei giovani calciatori ad altra società di diverso settore. Che la Società fosse a conoscenza del comportamento del Cardellicchio risulta evidente dalla verbalizzazione delle dichiarazioni rese in sede istruttoria dal Signor Moreno Bozzi, Presidente della Società all'epoca dei fatti. Egli, infatti, riferisce di essere stato a conoscenza delle richieste rivolte dal Cardellicchio al Riccio, al quale avrebbe consigliato “di non pagare” e di ricorrere alla formula della “cessione in prestito” al fine di far giocare il proprio figlio presso altra squadra. Per quanto riguarda i due Dirigenti deferiti, che il Riccio riferisce essere stati presenti al momento della richiesta del denaro, deve essere esclusa ogni loro partecipazione attiva, non risultando in proposito nulla dagli atti istruttori. Ad essi può essere imputato unicamente di non aver segnalato il comportamento non consono del D.S. nei confronti dei genitori di calciatori. Tuttavia tale comportamento, biasimevole e pertanto da stigmatizzare, non appare sanzionato in alcuno degli articoli del C.G.S.. Invero gli unici casi in cui è previsto obbligo di denuncia sono quelli sanciti dagli articoli 6 e 7 del C.G.S., riferiti però ad altre fattispecie. Diversa appare la posizione del Dirigente Bozzi Moreno, non deferito dalla Procura, in relazione alla richiesta di denaro. Egli, infatti, quale Presidente della Società, rivestiva una carica che gli imponeva la vigilanza sui tesserati dell'ente. Ancora una volta si ribadisce che il Presidente era a perfetta conoscenza della richiesta effettuata al Riccio da parte del Cardellicchio e per ciò stesso gli incombeva l'obbligo di intervenire direttamente al fine di evitare il compiersi di un'attività illecita, non già di limitarsi a consigliare al Riccio “..di non pagare…” e di richiedere “… il rilascio del ragazzo con la formula del prestito”. Da quanto argomentato emerge che la Società, nel cui nome Cardellicchio operava, non poteva non essere a conoscenza del comportamento di detto tesserato, per cui essa deve essere adeguatamente sanzionata. Il rapporto di immedesimazione organica che lo lega alla Società determina l'insorgere di notevoli perplessità sulla posizione del Presidente Moreno Bozzi dal momento che egli, per sua stessa ammissione, era a conoscenza delle proposte avanzate dal Cardellicchio, per cui appare opportuno accertare quale sia stata la sua posizione nell'intera vicenda.
– infligge alla Società A.C.D. Giovani Fucecchio 2000 l'ammenda di € 2.000,00 (duemila);
– proscioglie i Dirigenti Giovannelli Fabio e Ciurli Fabrizio, da quanto ad essi addebitato. Dispone, per quanto disposto dall'art. 23 del C.G.S., l'applicazione delle seguenti sanzioni:
– al Calciatore Manichini Elia, la squalifica per due giornate di gara;
– al Dirigente Malventi Carlo, l'inibizione per giorni 30 (trenta);
– alla Società A.S.D. Real Fucecchio, l'ammenda di € 150,00 (centocinquanta).
Rinvia gli atti alla Procura Federale al fine di accertare eventuali violazioni delle norme del C.G.S. commesse dal Presidente della Società A.C.D. Fucecchio.