(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 540 del 25.2.0211)
La C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Portos C5 Femminile di Ascoli Piceno, annulla la delibera impugnata ed infligge alla società A.S.D. Isolotto Fondiaria C5 la punizione sportiva della perdita della gara su indicata per 0–6. Dispone restituirsi la tassa reclamo.