Pistoia, ricorso accolto
Buone notizie per la Nuova Comauto Pistoia femminile, che vede accolto il ricorso presentato contro la Roma C5 in occasione della partita disputato lo scorso 18 dicembre e persa sul campo 3–2. Risultato ribaltato dal Giudice Sportivo, che ha assegnato il 6–0 a tavolino.
La sentenza e la NUOVA CLASSIFICA
Il Giudice Sportivo;
esaminato il reclamo proposto dalla Società FUTSAL PISTOIA avverso l’esito della gara in oggetto rileva: con il ricorso in epigrafe la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara prevista dall'art.10 comma 6, lett.a del CGS, per aver schierato nella gara di che trattasi un numero di calciatrici formate non conforme alle disposizioni diramate con C.U. N.1 del 19/07/2022 per le gare del campionato Femminile di Serie A2. Con le memorie depositate nei termini la società convenuta controdeduceva che aveva schierato n.7 calciatrici formate in quanto una di esse, la giocatrice Martina Napoleone, era residente in Italia fin dalla nascita e non risultava formata in Italia nel tabulato elettronico solo a causa delle difficoltà legate al materiale ottenimento cartaceo dello storico di residenza che aveva impedito alla società di aggiornare il suo tabulato prima dell’inizio della gara. Il ricorso è fondato e va accolto. Ai sensi delle disposizioni dettate nel C.U. 01/2022 in tema di limiti di partecipazioni delle calciatrici nelle gare del Campionato Femminile di Serie A2 è fatto obbligo alle Società di impiegare almeno numero 7 (sette) calciatrici formate, con sanzione della punizione sportiva della perdita della gara in caso di mancato rispetto. Dagli accertamenti esperiti presso i tabulati informatici, infatti, è emerso che delle n.10 calciatrici inserite nella distinta presentata all’arbitro dalla compagine del AS ROMA CALCIO FEMMINILE solo n.6 sono risultate formate in Italia alla data della disputa dell’incontro, mentre la calciatrice Martina Napoleone risulta formata solo successivamente in data 19/12/2022. La società SSD ROMA CALCIO FEMMINILE SSDARL per ottenere l’attestazione del titolo di formata della calciatrice Martina Napoleone avrebbe dovuto assolvere il relativo onere mediante consegna tramite piattaforma online, onere che nel caso in esame non risulta essere stato assolto dalla resistente in data antecedente alla disputa della gara in oggetto, bensì solo in epoca successiva. Ne consegue pertanto che la tesi di parte ricorrente risulta veritiera, avendo la società convenuta fatto prendere parte all'incontro richiamato in premessa solo n.6 calciatrici formate in misura inferiore al numero minimo previsto specificatamente per le gare di Serie Femminile A2.
PQM
a scioglimento della riserva di cui al C.U. N. 422 del 27/12/2022 si decide:
– di accogliere il ricorso comminando alla ROMA CALCIO FEMMINILE SSDARL la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0–6.
– la tassa di reclamo non è dovuta.